IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
                     Sezione Staccata di Catania 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  3296  del  2010,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
      Gaetano Tafuri, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  Michele
Ali', Antonio Saitta e Luigi  Tafuri,  con  domicilio  eletto  presso
Luigi Tafuri, in Catania, via Umberto n. 296; 
    Contro il Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  in
persona  del  Ministro  p.t.,  rappresentato  e  difeso   per   legge
dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliata in  Catania,  via
Vecchia Ognina n. 149; 
    Per l'annullamento - Ricorso introduttivo: 
      del decreto del 26 novembre 2010 prot. n. 000898  del  Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato il 3 dicembre  2010,
che revoca l'incarico di Commissario della Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea attribuito all'avv. Gaetano Tafuri  con  decreto
ministeriale 7 agosto 2008 n. 110T e lo conferisce all'ing.  Virginio
Di Giambattista. 
    Motivi aggiunti: 
      del decreto del 15  giugno  2011  prot.  n.  241  del  medesimo
Ministro, che  revoca  nuovamente  l'incarico  di  Commissario  della
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea; 
      del decreto ministeriale 19 aprile 2011 n. 149, che "ritira" in
pendenza di giudizio il  decreto  del  26  novembre  2010  di  revoca
dell'incarico  di  Commissario  Straordinario   attribuito   all'avv.
Gaetano Tafuri. 
    Secondi motivi aggiunti: 
      della nota n.  4870  del  7  luglio  2011  R.U.  del  Direttore
Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero intimato, con
la quale si comunica la decisione esercitare i compiti  istituzionali
attribuiti alla Direzione Generale T.P.L. dal V° comma, dell'art. 21,
del d.l. n. 98/2011; 
      dal verbale dell'8 luglio 2011 di assunzione delle funzioni  da
parte del Direttore generale; 
      del   provvedimento   implicito   di    revoca    dell'incarico
commissariale; 
      del provvedimento implicito contenuto nell'art. 21,  comma  V°,
del 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 
    Visti gli atti acquisiti con O.C.I. n. 1361/28 maggio  2012,  con
la quale era stata  richiesta  all'amministrazione  "relazione  sulla
complessiva vicenda di causa, con  indicazione  analitica,  assistita
indi  da  adeguato  prospetto  riepilogativo,  del  numero  e   della
ubicazione  delle  ferrovie  in  regime  di  gestione   commissariale
governativa  e  del  numero  dei   commissari   governativi   cessati
dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni a seguito  dell'entrata
in vigore dell'art. 21, comma V°, del  d.l.  6  luglio  2011  n.  98,
nonche' sullo stato della - eventuale -  procedura  di  trasferimento
alla Regioni dei compiti relativi alla Ferrovia Circumetnea"; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il  dott.
Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale. 
 
                                Fatto 
 
    Con decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2008 il Ministro qui
intimato  aveva  nominato  commissario  governativo  della   gestione
governativa  della  Ferrovia  Circumetnea  l'odierno  ricorrente  per
soddisfare  "l'esigenza  di  promuovere   l'attuazione   del   quadro
normativo" richiamato nel decreto "nell'ottica di elevare il  livello
qualitativo dei servizi di trasporto pubblico da rendere  nel  bacino
circumetneo" nonche' "per pervenire ad un  assetto  organizzativo  in
grado di assicurare  l'ottimale  combinazione  delle  risorse  umane,
strumentali, finanziarie e gestionali presenti". 
    Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti di gravame sono  stati
proposti avverso la sequela di atti e  provvedimenti  coni  quali  il
Ministero  ha  rimosso  il  ricorrente  dalle   dette   funzioni   di
Commissario' della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea. 
    Con d.m. 26 novembre  2010,  a  898,  il  Ministero  disponeva  h
sostituzione del  ricorrente  dalle  funzioni  di  Commissario  della
Gestione governativa della  Ferrovia  Circumetnea.  Il  provvedimento
veniva impugnato dinanzi a questa Sezione, che spendeva  gli  effetti
con ordinanza del 17 gennaio 2011, n.  61/2011.  Detto  provvedimento
veniva quindi revocato dallo stesso  Ministero  con  d.m.  19  aprile
2011, n. 149, nelle more della  delibazione  del  giudizio  cautelare
d'appello dinanzi al C.G.A. (R.G. 293/2011) proposto  dalla  medesima
Amministrazione. 
    Con successivo decreto ministeriale 15 giugno 2011,  n.  241,  il
Ministero emanava un nuovo provvedimento del medesimo contenuto, che,
fatto anch'esso oggetto di impugnazione con motivi  aggiunti,  veniva
sospeso con decreto Presidenziale 21 giugno 2011, n. 789/2011.  Ancor
prima che la misura cautelare  potesse  venir  discussa  in  data  21
luglio 2011, in sede collegiale, pero', interveniva il d.l. 6  luglio
2011, n. 98, contenente «Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione
finanziaria», con il quale, all'art. 21, comma 5, veniva disposto che
«Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo
di   assicurare   l'organico   completamento   delle   procedure   di
trasferimento  alle  Regioni  dei  compiti  e   delle   funzioni   di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i commissari governativi nominati  cessano  dall'incarico  e
dall'esercizio delle funzioni». Con  ordinanza  26  luglio  2011,  n.
1021/2011,  questo  Tribunale  dichiarava  improcedibile  la  domanda
cautelare (gia' accolta con il  D.P.  n.  789/2011)  in  ragione  del
mutato quadro normativo. Il ricorrente  notificava  ulteriori  motivi
aggiunti  di  impugnazione  avverso  il  provvedimento   (formalmente
normativo,  ma  ritenuto  sostanzialmente  amministrativo)  contenuto
nell'art. 21, comma 5, d.l. n. 98/2011, nonche' avverso gli atti  con
i quali il Ministero aveva dato immediata esecuzione alla  previsione
normativa. Nel nuovo gravame e nei successivi scritti e'  stata,  tra
l'altro, sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.
21, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, per i seguenti motivi: 
      Violazione degli artt. 3, 97,  24,  25,  113,  70  e  77  della
Costituzione, nonche' dei principi di uguaglianza,  ragionevolezza  e
non arbitrarieta' desumibile dall'art. 3 della Carta. 
    Il  Ministero  intimato  ha  contestato   la   fondatezza   della
impugnativa. 
    Alla pubblica udienza  del  14  marzo  2013  la  causa  e'  stata
assegnata a sentenza. 
 
                               Diritto 
 
Ricorso Introduttivo 
    Prima censura: Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n.
241/90. 
    La   doglianza   e'   fondata,   poiche'   l'impugnato    decreto
ministeriale, prot. n. 898 del 26 novembre  2010,  dispositivo  della
cessazione dell'incarico espletato dal ricorrente, in effetti non  e'
stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio  del  procedimento  al
diretto destinatario del provvedimento medesimo, nonostante il chiaro
disposto degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90.  Ne'  in  seno  al
decreto avversato  risulta  ostesa  ex  professo  alcuna  ragione  di
impedimento,  derivante  da  particolare   esigenze   di   celerita',
motivatamente e funzionalmente  correlata  all'esonero  dal  generale
obbligo della P.A. di previamente informare  il  soggetto  che  sara'
destinatario di un provvedimento idoneo a provocare una deminutio del
suo ambito di facolta'.  Diversamente  opinando  sarebbe  sufficiente
"incollare" al provvedimento limitativo, come clausola di stile,  una
generica affermazione dell'esistenza di ragioni  di  celerita'  della
procedura  al  fine  di  evitare  l'applicazione  delle   norme   che
garantiscono il diritto di partecipare al procedimento. 
    Comunque l'Amministrazione intimata,  con  cio'  riconoscendo  la
pertinenza  del  rilievo,  ha  notificato  l'avviso  dell'avvio   del
procedimento conclusosi poi con l'adozione del  provvedimento  finale
impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti. 
    Seconda censura: Falsa applicazione del  decreto  legislativo  n.
442/19 novembre 1997 in  relazione  al  decreto  legislativo  n.  296
dell'11  settembre  2000.  Eccesso  di   potere   per   difetto   dei
presupposti, motivazione perplessa e sviamento. 
    Come  rilevato  dal  ricorrente,  non   e'   ravvisabile   alcuna
connessione logico-giuridica tra la ravvisata necessita' di conferire
l'incarico di commissario della gestione governativa  della  Ferrovia
Circumetnea al Direttore generale preposto  alla  Direzione  Generale
per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero e la attivazione delle
procedure di trasferimento del servizio alla Regione  Siciliana,  dal
momento che: 
      1)  alla  luce  della   normativa   di   settore   citata   nel
provvedimento  non  emerge  alcuna  incompatibilita'  o  interferenza
dell'incarico commissariale con la  procedura  di  trasferimento  del
servizio pubblico di trasporto locale alla Regione Siciliana, sicche'
attivita' gestionale in loco e cura di detta procedura  costituiscono
entita' autonome e non confliggenti; 
      2) la motivazione riportata in  seno  al  quarto  "considerato"
costituisce una vera e  propria  petizione  di  principio,  un  salto
logico rispetto alla manifestata esigenza di operare il trasferimento
del servizio in applicazione di una normativa parimenti menzionata in
seno all'originario  provvedimento  di  conferimento  delle  funzioni
all'odierno ricorrente. In altri termini e' evidente che il Ministero
(cfr. anche gli atti regionali prodotti relativi all'attivita'  della
Commissione  Paritetica  ex   art.   43   Statuto   Siciliano)   puo'
autonomamente provvedere ad attuare le  procedure  di  trasferimento,
tramite proprio il Direttore generale di settore, senza la necessita'
di previamente acquisire ed esercitare  direttamente  e  onerosamente
(sotto il  profilo  funzionale  ed  economico)  attivita',  meramente
amministrativo-gestionali,  della  funzione  commissariale,   sicche'
appare  ancora  una  mera  affermazione  l'espressione  ".....possono
essere agevolmente effettuate soltanto dalle competenti strutture  di
questo Ministero...". 
    Terza censura: Eccesso di potere per contraddittorieta' e difetto
di motivazione. 
    A sostegno della nomina del ricorrente con  decreto  ministeriale
n. 110 del 7 agosto  2008  era  stata  ivi  rassegnata,  la  seguente
motivazione: "Considerata l'esigenza di promuovere  l'attuazione  del
richiamato quadro normativo al fine di  garantire  una  piu'  stretta
coerenza tra le complesse  attivita'  aziendali  ed  i  provvedimenti
amministrativi del Ministero mirati alla ottimizzazione  dei  compiti
istituzionali allo stesso affidati, nell'ottica di elevare il livello
qualitativo dei servizi di trasporto pubblico da rendere  nel  bacino
circumetneo;  Ritenuto  indispensabile  pervenire   ad   un   assetto
organizzativo in grado di assicurare  l'ottimale  combinazione  delle
risorse umane, strumentali,  finanziarie  e  gestionali  nell'impresa
governativa in argomento". 
    In altri termini nel provvedimento  di  conferimento  all'odierno
ricorrente delle funzioni di commissario della  gestione  governativa
della F.C., in vista del trasferimento di tale servizio di  trasporto
pubblico locale alla Regione Siciliana  allorquando  sarebbero  state
disponibili le relative risorse finanziarie (e quindi con riferimento
alle limitate disponibilita' attuali), viene assegnato  allo  stesso,
quale organo strumentale che  agisce  per  delega  del  Ministro,  il
compito di coordinare, ottimizzandole, la utilizzazione delle risorse
di ogni tipo presenti nell'impresa di cui  trattasi  in  collegamento
con l'attivita' provvedimentale propria del Ministero. 
    Coglie quindi nel segno la  rubricata  doglianza  di  eccesso  di
potere per contraddittorieta' e difetto di motivazione,  poiche'  nel
provvedimento impugnato e'  assente  qualsivoglia  motivazione  sulla
inidoneita' o,  almeno,  insufficienza  dell'attivita'  concretamente
svolta dal ricorrente rispetto alle sopra indicate finalita'. 
    Che' anzi la relazione in atti del Collegio dei Revisori  di  cui
al verbale n. 3/10 rileva "che la nuova gestione commissariale,  dopo
il sostanziale immobilismo della precedente, ha dato un nuovo impulso
all'Azienda attraverso proficue  ed  efficaci  iniziative  che  hanno
determinato un sensibile miglioramento nell'attivita' gestionale";  e
... "in sintesi si rappresenta  che  alcune  anomalie  derivanti  dai
precedenti periodi gestionali... sono state eliminate o sono  in  via
di soluzione". 
    Nella comparazione, insomma, dei due provvedimenti - di nomina  e
di revoca,  emergono  immediatamente  sul  punto  chiari  profili  di
difetto di giustificazione e  comunque  di  incompatibilita'  logica,
posto che, si ripete, gestione e trasferimento alla Regione Siciliana
costituiscono procedure differenti e reciprocamente autonome. 
Primo ricorso per motivi aggiunti 
    Prima censura: Eccesso di potere per sviamento. 
    Con tale doglianza viene avversato il decreto ministeriale del 19
aprile 2011 n. 149, con il quale viene disposto il ritiro del decreto
ministeriale n.  898/26  novembre  2010  (impugnato  con  il  ricorso
introduttivo) nella parte in cui strumentalmente si  giustifica  tale
ritiro con la circostanza che "i tempi previdi per la definizione nel
merito   del   procedimento    giurisdizionali    possono    influire
negativamente   sullo   svolgimento   dell'attivita'   amministrativa
propedeutica al  trasferimento  della  gestione  di  cui  sopra  alla
Regione Siciliana". 
    Il rilievo e' pertinente. 
    Infatti contraddittoriamente, da una parte, si invocano, in vista
dell'asserite necessita' di accelerare le procedute di  trasferimento
di tale servizio alla  Regione  Siciliana,  ragioni  di  urgenza  per
escludere la definizione del merito (e quindi con  cognizione  piena)
della controversia e, dall'altra, si ignora che  la  trattazione  del
merito era stata gia', fissata con l'ordinanza cautelare  n.  61/2011
in prossimita' per l'udienza pubblica  del  7  luglio  2011:  con  la
conseguenza, in pratica, di dilatare i tempi processuali. 
    Le considerazioni che precedono trovano conferma  sia  nel  fatto
che l'incarico  al  Direttore  Generale  del  Ministero,  di  cui  al
successivo decreto ministeriale n. 241  del  15  giugno  2011,  viene
conferito senza limiti di tempo, e cioe' "per il  periodo  necessario
al  completamento  delle  procedure  di  trasferimento  della  stessa
Gestione alla Regione siciliana",  e  sia  nella  fase  assolutamente
prodromica   e   iniziale   della    procedura    di    trasferimento
(sostanzialmente condizionata dalla  ricerca  e  dalla  rimessa  alla
Regione Siciliana delle relative risorse finanziarie da  parte  dello
Stato), emergente dalla nota in atti  Prot.  n.  14879/CP  22  del  4
aprile 2011 della Presidenza della Regione Siciliana sullo stato  dei
lavori  della  Commissione  Paritetica  ex  art.  43  dello   Statuto
siciliano. Sembra quindi emergere  da  tale  atto  di  ritiro  e  dal
successivo d.m. n. 241/2011, in quanto  riproduce  in  toto  le  gia'
rilevate  ultronee   considerazioni   del   decreto   di   cessazione
precedente, l'intenzione  di  pervenire  comunque  alla  sostituzione
dell'odierno  ricorrente,  risultato  quest'ultimo  poi   consolidato
tramite la norma dell'art. 21, comma 5°, del d.l. 6  luglio  2011  n.
98, sulla cui illegittimita' costituzionale si argomentera' appresso. 
Seconda e Terza censura (riproducono quelle di pari  numerazione  del
ricorso introduttivo). 
    Come si e' rilevato, il nuovo provvedimento di  cessazione  delle
funzioni commissariali riproduce quello gia' avversato con il ricorso
introduttivo. Ne segue che le censure seconda e terza  che  assistono
il  ricorso  per  motivi  aggiunti,  identiche  a  quelle   di   pari
numerazione del ricorso  introduttivo,  sono,  per  le  ragioni  gia'
evidenziate in tale sede, parimenti fondate. 
    Il ricorso introduttivo e quello per motivi  aggiunti  dovrebbero
quindi essere accolti con conseguente annullamento dei  provvedimenti
con gli stessi impugnati. Tuttavia la sopravvenienza  nel  corso  del
giudizio della disposizione normativa recata dall'art. 21, comma  V°,
d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con  legge  n.  111  del  15
luglio 2011 ("Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e
con lo scopo di assicurare l'organico completamento  delle  procedure
di trasferimento  alle  regioni  dei  compiti  e  delle  funzioni  di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le  funzioni  e  i  compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono  attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i commissari governativi nominali  cessano  dall'incarico  e
dall'esercizio   delle   funzioni"),    osterebbe    all'accoglimento
dell'impugnativa, stante la chiarezza e la perentorieta'  del  testo,
nonche' l'evidente impossibilita' di  interpretazioni  differenti  da
quelle prima facie emergenti ovvero costituzionalmente orientate.  Ne
conseguirebbe,  senza  la  necessita'  di  mediazione  di   ulteriori
attivita'  provvedimentali,  la  improcedibilita'  del  ricorso   per
sopravvenuta carenza di interesse. 
    Assumono   quindi   rilevanza   le   prospettate   questioni   di
illegittimita' costituzionale di detta disposizione normativa, che il
Collegio ritiene che siano non manifestamente infondate in  relazione
agli articoli della Carta di seguito  indicati  ed  alla  luce  delle
acquisizioni istruttorie disposte con l'ordinanza n. 1361/2012. 
    Invero: quanto agli artt. 3 e 97 della Costituzione: 
      1) La relazione inviata in data 9 novembre 2012  dal  Ministero
intimato in esito all'O.C.I.  appena  indicata,  con  riferimento  ai
quesiti posti, ammette de plano (cfr. pag. 10  in  fine)  che  "unica
azienda ancora non trasferita alla competente Regione e  la  Ferrovia
Circumetnea" al momento dell'entrata in vigore della norma  dell'art.
21, comma 5, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011. Del resto  gia'  nella
memoria dell'Avvocatura Erariale del 10 gennaio 2011 (a pag. 3) erano
state rassegnate analoghe conclusioni sul punto. 
    Il ricorrente e' quindi l'unico commissario  governativo  cessato
dall'incarico in applicazione dell'art. 21, comma  5°,  del  d.l.  n.
98/6 luglio 2011. Ne', in  futuro,  per  effetto,  da  ultimo,  delle
disposizioni del decreto legislativo n. 422/19  novembre  1997  (cfr.
ancora la relazione ministeriale alle pagine 9/10),  potranno  essere
istituite  ed  esercire  altre  ferrovie  in  gestione  commissariale
governativa. 
    Ne segue che la norma del 5° comma, dell'art. 21, d.l.  n.  98/11
sembra   essere,   sic    et    simpliciter,    una    non    rituale
legge-provvedimento, riguardante nella realta' un solo  soggetto,  ad
onta delle numero plurale ivi piu' volte utilizzato (con  riferimento
alle regioni, alle ferrovie in g.c.g., ai commissari  governativi  in
servizio al momento, mentre in realta' soltanto la regione  siciliana
e' la possibile destinataria del  trasferimento,  la  Circumetnea,  e
soltanto la stessa, potra' essere destinataria della norma e soltanto
l'odierno ricorrente, ultimo commissario governativo, potra'  cessare
l'incarico). 
    In  altri  termini  la   vicenda   vista   nella   sua   sequenza
procedimentale/processuale d.m. iniziale di revoca  dell'incarico  n.
898 del 26 novembre 2010; decreto Presidenziale n. 47/6 dicembre 2010
di sospensione e fissazione della camera di consiglio al  13  gennaio
2011; Prima ordinanza  di  sospensiva  n.  61/17  gennaio  2011,  con
fissazione della U.P. al 7 luglio 2011;  Proposizione  da  parte  del
Ministero  intimato  di  numero  due  ricorsi  per   regolamento   di
competenza dinanzi al C.d.S.,  rigettate  con  ordinanze  n.  1199/22
febbraio 2011 e n. 1550/8 marzo 2011; Successivo d.m. del  19  aprile
2011 n. 149 di ritiro del d.m. n. 61/2011; Proposizione da parte  del
Ministero intimato di appello cautelare  dinanzi  al  C.G.A.  avverso
l'ordinanza  n.  61/2011,  conclusosi  poi  con  una   pronuncia   di
improcedibilita' a seguito del successivo d.m. del  15  giugno  2011;
indi secondo d.m. di revoca dell'incarico n. 241 del 15 giugno  2011,
sospeso con decreto Presidenziale n. 789 del 21 giugno 2011 con coeva
fissazione della Camera di consiglio alla data del  21  luglio  2011;
infine, emanazione del decreto legge  n.  98  del  6  luglio  2011  e
ordinanza della Sezione di improcedibilita' della  domanda  cautelare
del 21/26 luglio 2011 n. 1021 in applicazione del dettato  del  comma
V°, dell'art. 21, del medesimo decreto legge)  ed  in  considerazione
anche  della  ultroneita'  della  disposizione  rispetto  allo  scopo
dichiarato nel preambolo del decreto legge, sembra avere l'obbiettivo
peculiare di escludere, comunque, il ricorrente. Da  cio'  deriva  la
violazione  dei  principi  di  uguaglianza,  ragionevolezza  e   buon
andamento (cfr. sent. Corte Cost. n. 267/13 luglio 2007). 
    2) Quanto agli artt. 24, 25 e 113 Cost.: 
      La sequenza procedimentale e  processuale  sopraindicata  e  la
ultroneita' disposizione rispetto alle finalita'  del  decreto  legge
inducono il Collegio a ritenete che  un  ulteriore  effetto  o  scopo
indiretto, all'evidenza non perseguibile, sia stato quello di evitate
le imminenti decisioni cautelati e di merito,  dalla  amministrazione
paventate come presumibilmente sfavorevoli, e quindi poterne  eludere
il contenuto precettivo (cfr. Corte  Cost.  sent.  n.  267/13  luglio
2007). 
    3)  Quanto  ancora  al  principio   di   ragionevolezza   e   non
arbitrarieta' desumibile dall'art. 3 della Carta: 
      Emerge con nettezza  una  contraddizione,  una  non  consecutio
logica tra il preambolo del d.l. n. 98/11, che vale  a  giustificarne
l'adozione, e la disposizione del  comma  5°,  dell'art.  21  citato.
Invero la cessazione dell'incarico ultimo commissario governativo non
si comprende come: 
        a) possa concorrere alla  stabilizzazione  finanziaria  e  al
contenimento  della  spesa  pubblica  specie  ove  si  consideri   la
irrilevanza del suo compenso in se'  e  in  relazione  alle  maggiori
spese necessarie per i viaggi, l'alloggio, il vitto e l'indennita' di
missione del Direttore generale del T.P.L. del Ministero, che  dovra'
in loco gestire  F.C.  pur  conservando  i  suoi  compiti  presso  il
Ministero medesimo; 
        b) sia espressione di un impegno assunto in sede  comunitaria
ovvero possa costituire uno stimolo fiscale. 
    Ne  segue  ulteriormente   per   tale   eterogenea   disposizione
l'evidente assenza del requisito della  straordinaria  necessita'  ed
urgenza. 
    4) Quanto agli artt. 70 e 77 della Carta.: 
      Per quanto gia' rassegnato, e' evidente che la disposizione del
V° comma,  dell'art.  21  citato  non  e'  sussumibile  tra  i  "casi
straordinari di necessita' e urgenza", che  abilitano  il  Governo  a
derogare eccezionalmente all'ordinario riparto  costituzionale  delle
funzioni legislative. 
    Si  ripete  che  tale  norma  appare  disomogenea  rispetto  alle
finalita' del d.l., come espresse  nel  preambolo  dello  stesso,  ed
inidonea  comunque  ad  assicurare,  sia  pure  in   misura   minima,
l'attuazione di qualsivoglia delle ipotesi ivi  contemplate.  Ne'  la
legge di conversione, in esito peraltro ad un voto di  fiducia,  puo'
sanare  tale  vizio  procedurale  attinente   all'alterazione   delle
competenze   tra   Parlamento   e   Governo:   opinare   diversamente
significherebbe attribuire ,in concreto al legislatore  ordinario  il
potere di alterare il riparto  costituzionale  delle  competenze  del
Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti  primarie
(cfr sentenze Corte Cost. n. 171/07 e n. 128/08). 
    In punto di fatto, poi, la  impossibilita'  concreta  di  attuare
celermente il trasferimento della  F.C.  alla  regione  siciliana  si
desume  dalla  indisponibilita'  manifestata   da   quest'ultima   ad
"accettare il trasferimento  finche'  non  fossero  state  trasferite
anche le risorse necessarie" (cfr  memoria  dell'avvocatura  erariale
del 10 gennaio 2011). 
    Del resto, infine, anche a non volerla  considerare  per  ipotesi
quella che e': una norma fotografia, la  disposizione  appare  ex  se
intimamente contraddittoria, poiche'  potrebbe  verificarsi  anzi  un
maggiore esborso di denaro pubblico e poiche' in ogni caso non vi  e'
alcun nesso tra procedura di trasferimento dei compiti  alle  regioni
ed eliminazione delle g.c.g.,  cosicche'  anche  sotto  tale  profilo
viene a mancare il requisito della necessita' e dell'urgenza. 
    In conclusione, il giudizio deve essere sospeso e gli atti  vanno
trasmessi  alla  Corte  Costituzionale,  apparendo  rilevante  e  non
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale del comma V°, dell'art. 21, del decreto  legge  n.  98
del 6 luglio 2011 in relazione agli artt. 3, 97, 24, 25,113, 70 e  77
della Costituzione. 
    Ogni  ulteriore  statuizione  resta  riservata   alla   decisione
definitiva.